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NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI “DEFAULT”

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 Dal 1° Gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).

Conformemente agli Istituti di Credito, Asconfidi Lombardia – in qualità di intermediario vigilato – applica tali linee guida, note come “Nuova Definizione di Default”, che stabiliscono criteri e modalità, sotto certi aspetti più restrittivi in materia di classificazione “a default”, rispetto a quelli fino ad ora adottati.

…Con le precedenti regole (sino al 31.12.2020)

1) La banca/intermediario vigilato classifica il cliente “a default” quando risulta un arretrato di pagamento che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca;

2) Il passaggio a default avviene se tale condizione si protrae per oltre 90 giorni consecutivi;

3) Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate;

4) Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

I principali cambiamenti da conoscere per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo riguardano:

CON LE NUOVE REGOLE dal 1° gennaio 2021

1) La banca/intermediario vigilato sarà tenuta a classificare il cliente “a default” quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

– arretrato di pagamento di oltre 100 euro;

– che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca.

2) L’automatico passaggio “a default” avverrà se tale condizione si protrae per oltre 90 giorni consecutivi;

3) La normativa non consente più la compensazione d’iniziativa banca. La banca sarà tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate;

4) Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento su mutui e/o prestiti e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

GLI IMPATTI SULLA CENTRALE DEI RISCHI

Le nuove regole sul default hanno un impatto molto limitato sulle informazioni della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, condivise con gli intermediari vigilati, e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela. La classificazione di un’esposizione creditizia a “inadempimento persistente” continua, infatti, a seguire il criterio della scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento, non risentendo in alcun modo delle modifiche alle “soglie di rilevanza” introdotte con la nuova definizione di default e rimanendo, dunque, inalterati gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”.

L’invito è quello di conoscere le nuove regole e di rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche/intermediari vigilati anche per importi di modesta entità.

 

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

Q&A della Banca d’Italia sulla nuova definizione di default CLICCA QUI

Guida semplice definizione di “default” CLICCA QUI

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