Asconfidi Lombardia – in collaborazione alla Rete di Confidi soci capillarmente operativi sul territorio della Lombardia – si mette a disposizione delle P.M.I. colpite dall’emergenza “Coronavirus” attraverso le proprie competenze consulenziali e di accesso al credito, per meglio affrontare, approfondire e favorire l’accesso alle Misure di sostegno Governative destinate alle Imprese.
Contattaci per ottenere un supporto e una risposta tempestiva ai Tuoi Quesiti e per avere una consulenza personalizzata, efficiente e coerente con le reali necessità ed esigenze della Tua Impresa.
1. PER CONTATTARE LA NOSTRA SEDE CLICCA QUI
Nel corso delle varie fasi legate all’emergenza sanitaria “Coronavirus” tutti gli Uffici di Asconfidi Lombardia sono sempre stati attivi, ed oggi lo sono più che mai, per garantire una completa assistenza e supporto alle Imprese sul territorio.
La Società ha recentemente investito sull’infrastruttura tecnologica (nuovi server e sistemi di telefonia) e nella digitalizzazione, concedendo ai dipendenti e collaboratori nonché alla Rete di Confidi Soci di rimanere costantemente connessi per far fronte all’attività ordinaria e alla straordinarietà del contingente periodo.
La Società ha attivato un nuovo sistema di sottoscrizione ed archiviazione in digitale dei documenti propedeutici alle richieste di finanziamento, agevolando le Imprese con un servizio di assistenza a distanza ed accorciando l’iter burocratico di tutti quegli espletamenti documentali realizzabili anche da remoto.
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3. PER TUTTE LE INFORMAZIONI E FAQ DI CARATTERE NORMATIVO E LEGISLATIVO LEGGI LE SEGUENTI SEZIONI A E B
A. Normativa Di Riferimento:
– Decreto legge Cura Italia convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 17 (cfr. articolo 56 per moratoria ope legis) CLICCA QUI
– Decreto legge Liquidità n.23 del 18 aprile 2020 (cfr. articolo 13) convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 CLICCA QUI
– Comunicazione CE Quadro Temporaneo degli aiuti di stato pubblicato in GUCE2020 C 91 I 01 Decreto legge CLICCA QUI
– Decreto Legge 14 Agosto 2020 n. 104 CLICCA QUI
– Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (comma da 248 a 252 per proroga moratoria) CLICCA QUI
– Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) CLICCA QUI
Per maggiori consultazioni:
– Banca d’Italia – Informativa COVID-19 CLICCA QUI
– Fondo Centrale di Garanzia CLICCA QUI
– Ministero delle Finanze – Sezione Nuovo Coronavirus CLICCA QUI
– ABI – Associazione Bancaria Italiana (Sezione Misure per il credito e sottosezioni Famiglie/Imprese/Enti locali) CLICCA QUI
B. Area FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. CLICCA QUI
4. PER TUTTI I NOSTRI PRODOTTI (leggi le seguenti sezioni A-B-C-D-E-F):
A. GESTIONE DELLE MORATORIE
Al fine di sostenere le P.M.I. in difficoltà è stato previsto di poter usufruire della sospensione temporanea delle rate dei finanziamenti o di prevedere l’allungamento della durata dei medesimi.
Due le soluzioni percorribili:
► ACCORDO PER IL CREDITO ABI: le Imprese possono accedere alle misure di moratoria ampliate e rafforzate dal nuovo Accordo fra ABI, Ministero delle Finanze e Associazioni di Categoria del 6 marzo 2020.
Da segnalare che, rispetto a quanto definito in origine dall’Accordo, viene ora previsto, ove possibile, che le Banche applichino misure di maggior favore per le imprese e che, al fine di assicurare massima tempestività nelle risposte alle imprese, si accelerino le procedure di istruttoria.
PER RICHIEDERE TALE AGEVOLAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO ED INVIATO ALLA BANCA EROGANTE IL MODULO QUI ALLEGATO.
►SOSPENSIONI AI SENSI DELL’ART. 56 del Decreto Cura Italia, così come aggiornato dall’art. 65 del Decreto del 14 Agosto 2020, dalla Legge di Bilancio del 30 Dicembre 2020 n. 178 e da ultimo dall’art. 16, Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, che ha prorogato sino al 31.12.2021 la possibilità di sospendere – per le imprese già ammesse alla procedura – la sola quota capitale dei finanziamenti nonché di prorogare i prestiti di altra natura accordati alla data del 29 febbraio 2020, senza l’aggiunta e l’aggravio di nessun onere aggiuntivo o accessorio da parte dell’azienda, previa comunicazione di tale intenzione alla Banca/al Confidi entro il 15 giugno 2021.
Asconfidi adotta medesima procedura per i CREDITI DI CASSA erogati direttamente dalla Società, per i quali Vi forniamo relativo format di richiesta da sottoscrivere ed inviare presso l’indirizzo [email protected] entro il 15 giugno 2021. CLICCA QUI
Asconfidi Lombardia per venire in aiuto alle Imprese del territorio ha varato tutta una serie di iniziative, sotto elencate, che prevedono costi e tassi significativamente agevolati rispetto al listino standard.
B. RICHIESTE DI FINANZIAMENTO FINO A € 30.000
La conversione in Legge n. 40/2020 del Decreto Liquidità, di cui all’articolo 13 comma 1 lettera m), che prevede l’ammissione alla garanzia del Fondo – sia in garanzia diretta che in riassicurazione – di nuovi finanziamenti erogati dalle Banche a favore delle Imprese la cui attività è stata colpita dall’emergenza “Covid19”, ha concesso l’innalzamento dell’importo massimo richiedibile da € 25.000 a € 30.000, la possibilità di prolungare la durata della concessione da 72 a 120 mesi e, da ultimo, con la Legge di Bilancio n. 178 del 31.12.2020 sino a 15 anni (180 mesi).
Asconfidi Lombardia mette a disposizione un prodotto garanzia ad hoc per questa Misura di aiuto, alle seguenti caratteristiche:
– Spese istruttorie: minimo € 300,00 massimo € 800,00.
– I destinatari mPMI, come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti (i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013) nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker (iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
– Finalità: Liquidità (esempio: acquisto scorte, pagamento fornitori, spese per il personale …)
Liquidità legata all’emergenza Covid-19;
Investimento (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).
– Importo: Massimo Euro 30.000,00. L’importo non può essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
b) 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
– Durata: Massimo 180 mesi con almeno 24 mesi di preammortamento.
– Modulistica: l’Impresa dovrà presentare l’Allegato 4 bis CLICCA QUI ai fini della garanzia /riassicurazione del Fondo di Garanzia nonché la documentazione dell’Istituto di Credito/Confidi a completamento della pratica. Tutta la documentazione inerente la pratica viene raccolta, per conto di Asconfidi Lombardia, dai nostri Confidi Soci. Ti invitiamo ad individuare la sede più vicina alla Tua Impresa, CLICCANDO QUI e fissare, con i nostri Confidi sul territorio, la modalità più idonea per l’espletamento delle Tue richieste.
– Trasparenza: CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI INFORMATIVI DEL PRODOTTO
C. RICHIESTE DI FINANZIAMENTO FINO A € 3.200.000
La conversione in Legge n. 40/2020 del D.L. Liquidità di cui all’articolo 13 comma 1 lettera n) ha altresì apportato ulteriori novità rispetto a quanto originariamente previsto dal citato Decreto, in riferimento alle operazioni con importo massimo richiedibile fino a € 3.200.000, poi da ultimo modificate con il recente D.L. Sostegni bis.
La misura prevede l’ammissione al Fondo, con copertura in garanzia da parte di Asconfidi Lombardia al 100% e la riassicurazione del Fondo medesimo all’80% (per liquidità e investimenti), con la finalità di supportare le Imprese, tramite finanziamenti erogati dalle Banche, la cui attività è stata colpita dall’emergenza “Covid19”.
Asconfidi Lombardia mette a disposizione una Linea di prodotti ad hoc per questa Misura di aiuto, alle seguenti caratteristiche:
– Le commissioni di garanzia/spese di istruttoria sono massimo pari allo 0,45% annuo sull’importo erogato (investimenti); massimo 0,50% annuo sull’importo erogato (liquidità).
Spese Istruttoria: 0,20% (min € 200,00 – max € 1.000,00).
– I destinatari sono mPMI, come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese e Liberi professionisti, iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013, con ammontare dei ricavi non superiore a 3.200.000 di Euro.
– Finalità: Liquidità (esempio: acquisto scorte, pagamento fornitori, tredicesime);
Liquidità legata all’emergenza Covid-19;
Investimento (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).
– L’importo: non può superare alternativamente:
a) il doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
b) il 25 per cento del fatturato totale del 2019.
I limiti di importo, di cui sopra, possono essere superati qualora il richiedente dichiari che:
a) l’operazione rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;
b) i limiti di importo non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto l’impresa ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare l’attività a seguito della sospensione stabilita dal DPCM del 22 marzo 2020.
– Modulistica: l’Impresa dovrà presentare l’Allegato 4 CLICCA QUI ai fini della garanzia /riassicurazione del Fondo di Garanzia nonché la documentazione dell’Istituto di Credito/Confidi a completamento della pratica. Tutta la documentazione inerente la pratica viene raccolta, per conto di Asconfidi Lombardia, dai nostri Confidi Soci. Ti invitiamo ad individuare la sede più vicina alla Tua Impresa, CLICCANDO QUI e fissare, con i nostri Confidi sul territorio, la modalità più idonea per l’espletamento delle Tue richieste.
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D. RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI ai sensi dell’articolo 13 comma 1 lettera D) del Decreto Liquidità.
La conversione in Legge n. 40/2020 del D.L. Liquidità e il successivo Decreto Sostegni bis hanno sostanzialmente mantenuto quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 lettera d) del Decreto in oggetto, che prevede l’ammissione al Fondo, con copertura in garanzia da parte di Asconfidi Lombardia per un massimo del 90% e la riassicurazione del Fondo di Garanzia al 100%, a supporto di nuovi finanziamenti erogati dalle Banche a favore delle Imprese la cui attività è stata colpita dall’emergenza “Covid19”.
Asconfidi Lombardia mette a disposizione una Linea di prodotti ad hoc per questa Misura di aiuto, alle seguenti caratteristiche:
– Le spese di istruttoria e gestione non prevedono la parte relativa alla remunerazione del rischio di credito e sono massimo allo 0,50% annuo (con un minimo € 300,00) sull’importo erogato dall’istituto di credito.
– I destinatari sono mPMI: come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese;
Liberi professionisti: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
– Finalità: Liquidità (esempio: acquisto scorte, pagamento fornitori, tredicesime…);
Liquidità legata all’emergenza Covid-19;
Investimento (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).
– L’importo: non può superare alternativamente:
a) Il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
b) Il 25 per cento del fatturato totale del 2019;
c) Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le mPMI.
– Durata: Massimo 8 anni.
– Modulistica: l’Impresa dovrà presentare l’Allegato 4 CLICCA QUI ai fini della garanzia /riassicurazione del Fondo di Garanzia nonché la documentazione dell’Istituto di Credito/Confidi a completamento della pratica. Tutta la documentazione inerente la pratica viene raccolta, per conto di Asconfidi Lombardia, dai nostri Confidi Soci. Ti invitiamo ad individuare la sede più vicina alla Tua Impresa, CLICCANDO QUI e fissare, con i nostri Confidi sul territorio, la modalità più idonea per l’espletamento delle Tue richieste.
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E. RICHIESTE DI RINEGOZIAZIONE /CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
La conversione in Legge n. 40/2020 del D.L. Liquidità ha apportato talune novità in merito a quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 lettera e) del Decreto medesimo, innalzando la percentuale di nuovo credito aggiuntivo, rispetto all’operazione oggetto di rinegoziazione, che dal 10% passa al 25% dell’importo del debito accordato in essere. La garanzia di Asconfidi Lombardia, per queste operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, raggiunge un massimo dell’80% a fronte della riassicurazione sino al 90% del Fondo di Garanzia, su stessa banca o altra banca (diversa rispetto alla richiesta originaria) purché sia rispettata la condizione di erogare nuovo credito, come sopra specificato. Il recente D.L. Sostegni bis non ha apportato modifiche rispetto a quanto detto, se non concesso la possibilità di allungare il finanziamento per una durata massima di 8 anni.
Se si tratta di un’operazione effettuata tramite lo stesso Istituto di Credito, dove è stato acceso il finanziamento originario, la Banca deve accordare una riduzione del tasso di interesse.
Asconfidi Lombardia mette a disposizione una Linea di prodotti ad hoc per questa Misura di aiuto, alle seguenti caratteristiche:
– Le commissioni di garanzia/spese di istruttoria, sono massimo massimo pari allo 0,50% annuo sull’importo erogato dall’Istituto di Credito. Spese Istruttoria: 0,20% (minimo € 200,00 – massimo di € 1.000,00).
– I destinatari sono mPMI come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese;
Liberi professionisti: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
– Durata: se l’operazione rispetta i limiti di durata (massimo 8 anni) e di importo (25% fatturato o doppio della spesa salariale) l’aiuto è concesso ai sensi del Par. 3.2 del Quadro temporaneo.
– Modulistica: l’Impresa dovrà presentare l’Allegato 4 CLICCA QUI ai fini della garanzia /riassicurazione del Fondo di Garanzia nonché la documentazione dell’Istituto di Credito/Confidi a completamento della pratica. Tutta la documentazione inerente la pratica viene raccolta, per conto di Asconfidi Lombardia, dai nostri Confidi Soci. Ti invitiamo ad individuare la sede più vicina alla Tua Impresa, CLICCANDO QUI e fissare, con i nostri Confidi sul territorio, la modalità più idonea per l’espletamento delle Tue richieste.
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F. CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA
La conversione in Legge n. 40/2020 del Decreto Liquidità, di cui all’articolo 13 comma 1 lettera m) ha concesso, per questa tipologia di finanziamenti, l’innalzamento dell’importo massimo richiedibile da € 25.000 a € 30.000 e la possibilità di prolungare la durata della concessione da 72 a 120 mesi.
La successva Legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020 ha previsto la possibilità di un prolungamento ulteriore della durata dei finanziamenti sino a 15 anni (180 mesi).
Il recente D.L. Sostegni bis ha introdutto ulteriori novità, in termini di condizioni applicabili all’erogazione di tali finanziamenti, che possono avvalersi della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. al 90% dell’importo erogato.
Asconfidi Lombardia, in qualità di Intermediario Finanziario Vigilato, nell’ambito dell’attività così detta “residuale” di concessione di credito a favore del pubblico, sta sostenendo i bisogni delle P.M.I. Socie sui territori attraverso l’incremento del plafond – a valere su fondi propri – destinato alle operazioni di credito diretto alle Imprese.
Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti:
– Finanziamenti destinati a mPMI, come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti (i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013) nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker (iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
– L’importo non può essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
b) 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
– Durata: fino a 180 mesi con almeno 24 mesi di preammortamento.
– Finalità: Liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, tredicesime, imposte e contributi). Necessità aziendali legati all’emergenza COVID-19. Investimento (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).
– Tasso di interesse: fisso con parametro iniziale + spread in funzione del profilo di rischio assegnato al cliente (spread dal 2% al 5%).
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Tutta la documentazione inerente la pratica viene raccolta, per conto di Asconfidi Lombardia, dagli Uffici dei Confidi Soci. Ti invitiamo ad individuare la sede più vicina alla Tua Impresa, CLICCANDO QUI e fissare, con i nostri Confidi sul territorio, la modalità più idonea per l’espletamento della Tua richiesta.